Unisciti al gruppo facebook per l’abolizione del contrassegno SIAE: http://www.facebook.com/group.php?gid=34329889449
Vedi anche: http://neuga.wordpress.com/2008/11/16/petizione-contro-il-bollino-siae/
Il 181 bis della legge sul diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633) ovvero il contrassegno (bollino) SIAE ha i giorni contati:
l’obbligo di apporre sui dischi compatti contenenti opere d’arte figurativa il contrassegno SIAE in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato, costituiscono una regola tecnica che, qualora non sia stata notificata alla Commissione, non può essere fatta valere nei confronti di un privato
Sentenza della Corte di Giustizia di Strasburgo (fonte)
Riporto sotto alcun(e parti d)i articoli e il video dell’Avv. Guido Scorza che consiglio di guardare.
Ieri la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha sentenziato che i bollini SIAE non possano essere fatti valere come obbligo nei confronti dei privati. Una decisione “epocale”, che si deve all’ormai celebre caso portato innanzi alle istituzioni comunitarie dall’avvocato di Cesena Andrea Sirotti Gaudenzi (nella foto qui accanto) per conto di Karl Josef Wilhem Schwibbert, legale rappresentante della società KJWS (con sede a Pievesistina), imputato in un processo penale per aver commercializzato in Italia CD ROM privi di contrassegni SIAE.
La SIAE, nonostante il lapalissiano tenore della decisione dei giudici di Strasburgo, continua imperterrita ad esigere l’adempimento di tale obbligo ed ad ammonire circa le conseguenze sanzionatorie del suo mancato assolvimento. Quale sia il presupposto giuridico di tale convincimento non è dato sapere.
È, in ogni caso, un dato di fatto che negli ultimi anni la Società Italiana Autori ed Editori abbia incassato milioni di euro attraverso la distribuzione dei propri contrassegni, in forza di un insieme di disposizioni di legge il cui processo di produzione normativa è stato dichiarato illegittimo dai Giudici di Strasburgo.
Leggere per credere…
Una sentenza della Suprema Corte dichiara non obbligatorio il contestato bollino e inapplicabile la normativa penale legata alla legislazione sul copyright.
Finalmente qualcuno ferma l’infinita ingordigia della Siae, la Cassazione manda in pensione il famoso bollino o meglio lo dichiara non obbligatorio. Sentenza che farà la felicità dei tantissimi editori di informatica (quelli rimasti vivi) costretti a pagare il bollino anche su DVD senza valore regalati con le riviste oppure le società costrette a pagare un bollino per distribuire dei demo dei propri prodotti. E ora che non è più obbligatorio pagare i contrassegni Siae, potrebbe anche essere possibile richiedere indietro i soldi, magari con una bella class action.
La Corte di Cassazione ha utilizzato la sentenza Schwibbert, emessa dalla Corte di Giustizia della Comunita’ Europea in data 8 novembre 2007 (la sentenza che bocciava il bollino), in tre sentenze depositate il 2 aprile in cui stabiliva la nullità del sistema sanzionatorio previsto dalla legge sul diritto d’autore in caso di assenza di contrassegni.
Nel caso Schwibbert l’avvocato Sirotti Gaudenzi aveva scoperto che l’Italia non aveva mai ottemperato all’obbligo di notifica del progetto legislativo alla Commissione della Comunità Europea.
La Corte del Lussemburgo ha condiviso in pieno le tesi dell’avvocato del signor Schwibbert, dichiarando che le norme tecniche in tema di bollini SIAE non possano essere “imposte” ai privati. E ora anche la Cassazione sancisce che i principi dichiarati illegittimi dai Giudici comunitari sono inapplicabili anche in Italia bocciando i contestati bollini Siae e ridisegnando i limiti della Società (leggi ancora).
E ancora:
Intendiamoci, se un prodotto ha valore pagare il bollino aiuta ad avere gli ispettori Siae nella ricerca di ladri e falsificatori, ma anche in sua assenza copiare è sempre reato. Ma come sempre l’ente aveva esteso la norma oltre ogni limite ragionevole.
Ora servirebbe qualcuno che ricordasse alla Siae che non ha senso applicare a dei DVD-R una tassa di 65 cent quando il loro valore è di circa 25 cent. Il tutto poi come rimborso fortettario del diritto privato di fare copie, operazione illegale in Italia. Il risultato è stato che i negozi non vendono più DVD-R, la Siae non prende soldi perché ha esagerato e la gente se ne frega se il settore è ormai andato a catafascio. Tanto basta andare ad un qualunque mercatino delle pulci per comperare eccellenti DVD-R di primaria marca a 25 cent ciascuno, senza tassa e senza IVA.
Vedi anche qui:
Lo scorso Novembre 2007, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea aveva dichiarato illegittimo l’obbligo normativo di apporre il bollino S.I.A.E. sui supporti contenti opere dell’ingegno.
Si è però attesa in Italia una sentenza della Suprema Corte di Cassazione per dichiarare non obbligatorio il bollino ed inapplicabile la normativa penale legata alla legislazione sul copyright.
La Corte di Cassazione italiana ha utilizzato la sentenza Schwibbert emessa dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea in data 8 novembre 2007, in tre sentenze depositate il 2 aprile 2008, in cui stabiliva la nullità del sistema sanzionatorio previsto dalla legge sul diritto d’autore italiano in caso di assenza di contrassegni.
La Cassazione ha sancito che i principi dichiarati illegittimi dai Giudici comunitari sono inapplicabili in Italia, bocciando i contestati bollini Siae, introdotti senza ufficializzazione all’Unione Europea.
Per effetto della decisione della Corte di Giustizia, non è più obbligatorio apporre i contrassegni SIAE anche su supporti contenenti audiovisivi, banche dati, software e videogiochi.
Di conseguenza, non essendo più reato la mancata apposizione del contrassegno SIAE, anche la detenzione di supporti non contrassegnati deve ritenersi non più sanzionabile penalmente quando l’illiceità della detenzione discenda soltanto dalla mancanza del bollino.
Dr. Susanna Chiesa
E questo video.
Attenzione: sul video dell’Avv. Scorza egli parla di bollino compatibilmente con il diritto d’autore. Questo è sbagliato.
Il bollino va applicato indipendentemente dal diritto d’autore delle opere contenute nel supporto e, quindi, nella fattispecie, va applicato anche su supporti che contengano collezioni di opere d’arte (di pubblico dominio), opere di autori morti da più di 70 anni, pubblicazioni più vecchie di 70 anni (siano esse anche su recenti PDF), registrazioni di oltre 50 anni fa (vecchi 78 giri…).
Nel caso di applicazione di bollino su opere che effettivamente contengano diritto d’autore (vedi musiche di Lucio Dalla, Fausto Papetti, tanto per citare dei nomi a caso…) al prezzo del(l’economico) bollino si deve sommare il prezzo del (meno economico) diritto d’autore (che verrà incluso nella stessa vidimazione SIAE).
E infine naviga su: http://www.guidoscorza.it/?p=307 e in generale sul sito principale .it/